Riforma della disciplina della prescrizione (art. 1 – comma 10 – 15)

Tra le modifiche più significative apportate dalla riforma della giustizia, va segnalata senz'altro, la disciplina della prescrizione.


Il nostro ordinamento, è su questo tema al quanto originale, mentre infatti negli altri ordinamenti il dercorso del termine di prescrizione non avviene in pendenza di giudizio, in quello italiano si.

La ratio di ciò, per la dottrina, è da rinvenire nell'affievolimento da parte della Stato ad attuare una pretesa punitiva nei confronti del reo quando sia trascorso un lasso di tempo considerevole, determinato dal legislatore in relazione alla gravità del reato [ Fiandaca – Musco Diritto penale, parte generale ].

L'aspetto più interessante che emerge sul tema, è l'introduzione di una sospensione della prescrizione per un periodo massimo di 18 mesi; la nuova formulazione del secondo comma dell'art. 159 c.p. infatti, stabilisce che il termine della prescrizione rimane altresì sospeso dal deposito della motivazione della sentenza di condanna in primo grado , anche se emessa in sede di rinvio, fino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo e comunque per un tempo non superiore ad un anno e sei mesi. Stessi termini sono previsti in riferimento alla sentenza di condanna di secondo grado, se emessa in sede di rinvio In altri termini, la sospensione :

  • nel giudizio di primo grado, dal termine per il deposito delle motivazioni della sentenza di condanna sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza di appello;
  • nel giudizio di appello, dal termine per il deposito delle motivazioni della sentenza di condanna sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza di Cassazione.

Per quanto riguarda le altre ipotisi di sospensione dei termini, indacate dalla riforma sul novellato art. 159 c.p. :

1. Sull'autorizzazione a procedere il termine di sospensione iniza a decorrere dalla data di presentazione della stessa da parte del p.m. e termina il giorno in cui la richiesta viene accolta (prima modifica).

2. Sul deferimento della questione ad altro giudice il termine è sospeso fino al giorno in cui viene decisa la questione (seconda modifica);

3. impedimento delle parti e dei difensori o su richiesta dell'imputato o del suo difensore;

4. assenza dell'imputato ;

5. aggiunta di un ulteriore ipotesi al numero 3- ter, col quale sono state introdotte ulteriori ipotesi di sospensione : un termine max di 6 mesi per una richiesta di rogatoria all'estero.

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