Brevi cenni sulla riforma della Giustizia penale 2017.

Il 14 giugno 2017 viene approvato in via definitiva, la legge di Riforma del codice penale sostanziale e processuale nonché dell'ordinamento penitenziario.

Ebbene non è il caso qui di riportare l'intero testo di riforma, che ancora ad oggi non è stato integralmente introdotto, basti pensare alle numerose deleghe di attuazione che dovranno essere introdotte.

E' importante sottolineare quali misure di quelle introdotte risultano essere state favorevolmente apprezzate dagli operatori del diritto.

  • In primis è certamente, il nuovo 162-ter, recante la disciplina di nuove condotte riparatorie del danno come causa estintiva del reato nei soli casi di procedibilità a querela soggetta a remissione.
  • La procedibilità a querela per i reati contro il patrimonio e contro la persona puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni;
  • Regolamentazione più stringente dei tempi affettivi di durata delle indagini preliminare;
  • Inasprimento delle pene per i reati maggiormente sentiti in tema di sicurezza di cui agli artt. 624 bis (furto in abitazione e furto con strappo), 625 (ovvero le circostanze aggravanti del furto) , 628 (rapina) e 629 (estorsione) del c.p.
  • Altro tema preminente, che emerge sempre negli articoli della riforma, è quello della prescrizione dei reati: viene introdotta infatti, la sospensione del prescrizione dopo la sentenza di condanna di primo e di secondo grado per un massimo di un anno e 6 mesi;
  • I motivi di appello nonché di Cassazione richiedono una maggiore specificità nella formulazione dell'atto, a pena d'inammissibilità con l'ulteriore conseguenza di un inasprimento delle sanzioni pecuniarie, in caso di declaratoria in tal senso.

Mi preme in questa brevissima disamina introduttiva della riforma sulla Giustizia penale sottolineare, come nell'ambito della disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie ex art. 162 – ter c.p. , essa sia commisurata all'entità del danno subìto dalla vittima del reato che va dunque , integralmente soddisfatta , perché il reato possa estinguersi.
Un parallelo può farsi , con altro e diverso istituto quello della “messa alla prova” (esteso anche ai maggiori di età con la legge n .67/2014) ; infatti in entrambe le discipline, poc'anzi accennate, vi è una coincidente volontà del legislatore di valutare positivamente l'eliminazione o meglio l'estinzione del reato attraverso condotte riparatorie: nel primo caso con un risarcimento patrimoniale, nel secondo invece con l'affidamento dell'imputato ai servizi sociali per lavori di pubblica utilità.

E' chiaro che il legislatore per queste condotte estintive, ex art. 162 ter c.p., abbia messo un termine ultimo, per riparare le condotte, fissato all'apertura del dibattimento di primo grado.

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