Alcool test in pillole.

Guida in stato di ebbrezza.

  • 1. Cos'è
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  • 2. limiti
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  • 3. Ecco come funziona
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  • 4. quali le possibili eccezioni
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  • 5. Casi concreti risolti dalla Giurisprudenza


Tasso alcolemico: cos’è

Il tasso alcolemico, definito anche alcolemia, indica la concentrazione di alcol (etanolo) nel sangue.

 
Limiti test alcolemico

La legge impone un limite di tasso alcolemico nel sangue entro cui ci si può mettere alla guida, che non può superare i 0,5 g/litro (per i primi 3 anni dal conseguimento della patente , questo limite si riduce a 0 g/km). Ove questo questo sbarramento imposto dalla legge venisse superato e si decidesse comunque di guidare il proprio mezzo, in caso di accertamento, il conducente potrebbe essere considerato in stato di ebbrezza, e dunque ricevere una sanzione: sospensione temporanea della patente di guida o nei casi più gravi anche la pena dell'arresto oltre ad una decurtazione minima di 10 punti e ulteriori pene accessorie (articoli 185 e 186 del CdS).

 
Ecco come funziona

Pertanto se venissimo fermati alla guida per un controllo degli organi di polizia, potremmo essere sottoposti all’alcol test, o più tecnicamente all'etilometro in grado di verificare la concentrazione di alcol contenuta nell’aria espirata, dalla cui è possibile dedurre il tasso alcol nel sangue. La verifica con l'etilometro avviene attraverso una duplice misurazione a distanza di almeno 5 minuti l'una dall'altra. Sebbene, si abbia tutto il diritto di formulare successivamente le proprie eccezioni, e vedremo successivamente come e in quale misura , il conducente, in linea generale non può rifiutarsi di sottoporsi all’alcool test desumendosi dal predetto comportamento una guida in stato di ebbrezza applicandosi al reato commesso addirittura le pene più gravi previste oltre alla decurtazione di 10 punti dalla patente. La legge dicevamo punisce il predetto comportamento con la sanzioni graduali a seconda del tasso alcolemico nel sangue:

  • se è compreso tra 0,5 e 0,8 g/l: ammenda da 543 a 2.170 euro, sospensione patente da 3 a 6 mesi.
  • Se compreso tra 0,8 e 1,5 g/l: ammenda da 800 a 3.200 euro, arresto fino a 6 mesi, sospensione patente da 6 mesi ad 1 anno.
  • Se fosse superiore a 1,5 g/l: ammenda da 1500 a 6000 euro, arresto da 6 mesi ad un anno, sospensione patente da 1 a 2 anni, sequestro preventivo e confisca del veicolo (salvo che il veicolo sia intestato a terzi e non già al conducente ovvero ad una persona estranea al reato). Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata.
  • Queste le pene previste dall’articolo 186 del Codice della Strada che sono raddoppiate se il conducente in stato di ebbrezza provocasse un sinistro, ed in questo caso, è disposto il fermo amministrativo dell'auto per 6 mesi (180 gg. ), salvo che non appartenga il veicolo a terze persone.

     
    Quali possono essere le eventuali eccezioni da sollevare ad un accertamento mediante alcool test?

    In primo luogo sappiate è necessario, che le strumentazione di misurazione di alcol nel sangue adottata dagli organi preposti ai controlli , i c.d. etilometri, debbano essere omologati dalla Direzione generale della M.C.T.C. e monitorati periodicamente e tali adempimenti devono essere facilmente verificabili da colui che sottoposto all'alcooltest. Secondo una giurisprudenza coeva, graverà su i suddetti organi il corretto assolvimento degli obblighi di preventiva verifica della regolare omologazione e calibratura dell'apparecchiatura utilizzata per l'effettuazione dell'alcoltest (Cass. pen., Sez. VI, 24 gennaio 2019, n. 1921). In altri termini l'accertamento dell'omologazione e della c.d. taratura della strumentazione adottata potrà essere valutato come elemento di prova in un eventuale giudizio, senza che l'onere probatorio diretto a dimostrare il cattivo funzionamento gravi sul soggetto accertato/imputato. Da ciò ne deriva che gli organi preposti dovranno inserire i dati aggiornati, circa l'etilometro, nel verbale di contestazione. Sul punto la giurisprudenza richiamata afferma che costituisce onere della pubblica accusa fornire la prova del regolare funzionamento dell'etilometro, della sua omologazione e della sua sottoposizione a revisione (Cass. pen., Sez. IV, 19 settembre 2019, n. 38618). Dal punto di vista strettamente processuale, il principio è conforme ai dettami di legge, per cui è onere della pubblica accusa dimostrare gli elementi generali del reato contestato, e spetterà all'indagato/imputato sollevare eccezioni sulle circostanze evidenziate. L'inversione dell'onere probatorio potrà sussistere, solo, nel caso in cui l'accertamento da parte del p.m. Sia stato effettivamente posto in essere e dunque che le opportune verifiche sull'etilometro siano andate a buon fine, in questo caso, l'imputato dovrà dunque dimostrare il contrario.

  • L’efficacia probatoria dell’etilometro, quand'anche il funzionamento della strumentazione fosse accerta, potrebbe incontrare ulteriori ostacoli, derivanti da eventuali altre sostanze presenti nell'organismo umano ed in grado di interferire con la verifica strumentale di alcool nel sangue. Possono infatti interagire negativamente con la misurazione gli agenti presenti in alcuni farmaci o gas presenti all’interno dell’organismo umano, o elementi chimici contenuti in cibi, solventi o prodotti industriali.
  • Tale circostanza, è così attuale che è presente una nota nel d.m. 196/1990 in cui vengono riportate le sostanze in grado di incidere sulla rilevazione dell'alcool. In quel caso se l'ingestione ovvero il semplice utilizzo dei prodotti a contenuto alcolico (un caso di studio potrebbe essere il colluttorio a base alcolica) o similari fossero in grado d'interferire con la strumentazione di misurazione provocando dunque delle anomalie nell'accertamento, ciò potrebbe determinare in colui che subisce l'accertamento una eccezione da rilevare come eventuale causa di giustificazione ovvero semplice prova di non colpevolezza.

     
    Da ultimo, vediamo come affrontare l'Accertamento.

    L’accertamento mediante alcool test circa la valutazione del tesso di alcool nel sangue e dunque lo stato di ebbrezza viene considerato quale accertamento urgente che gli ufficiali e gli agenti di polizia compiono sulla persona, ai sensi dell’art. 354, co. 3, c.p.p.? É bene ricordare come la norma stabilisca che se ricorrono i presupposti previsti dal co. 2 della medesima disposizione, ovvero il pericolo che le cose, le tracce e i luoghi indicati nel co. 1 si alterino o si disperdano o comunque si modifichino e il Pubblico Ministero non può intervenire tempestivamente, gli ufficiali di Polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e i rilievi sulle persone diversi dall’ispezione personale. Se considerassimo pertanto , gli accertamenti come “accertamento urgente”, ne deriverebbe che il conducente sottoposto all'etilometro dovrà essere avvisato della facoltà di essere assistito dal proprio difensore, sebbene quest’ultimo non abbia il diritto di essere preventivamente avvisato. Al riguardo la questione che si pone è l'implicazione del mancato avvertimento alla persona accertata sulla facoltà di ricevere assistenza da un proprio difensore. Sul punto, la giurisprudenza è orientata verso una nullità generale di carattere intermedio “gli agenti accertatori, prima di compiere l’accertamento in questione, hanno l’obbligo di avvisare il conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, a norma dell’art. 114 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. L’omesso avviso all’indagato da parte degli agenti che eseguono l’accertamento comporta la nullità dell’atto a regime intermedio che, secondo quanto previsto dal secondo co. dell’art. 182 c.p.c., quando la parte vi assiste, deve essere eccepita prima del compimento dell’atto ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo, senza attendere il compimento di un successivo atto del provvedimento” (Cass. pen., Sez. IV, 8 maggio 2007, n. 27736). Si tenga presente, inoltre, che l’obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere dal difensore non ricorre quando l’accertamento sia effettuato in via esplorativa, in quanto trattasi di attività di polizia amministrativa, mentre ricorre detto obbligo nel caso in cui gli ufficiali ritengano, al momento dell’accertamento, di poter desumere lo stato di alterazione del soggetto da qualsiasi elemento sintomatico dello stato di ebbrezza (Cass. pen., Sez. IV, 12 febbraio 2008, n. 10850).

     
    Casi concreti risolti dalla Giurisprudenza.

    Due casi concreti di assoluzione :

  • non sussiste reato se il soggetto sottoposto al test, per un problema di asma clinicamente accertato, non riesca a portare a termine la prova a meno che, il giudice non riesca a desumere lo stato di alterazione psicofisica da altro elemento sintomatico dello stato di ebbrezza, elemento che deve essere univoco, concreto e significativo (Cass. pen., Sez. IV, 27 giugno 2012, n. 25399), come avremo modo di approfondire nelle pagine che seguono.
  • nel caso in cui le due rilevazioni indichino tassi alcolemici diversi, dovrà prendersi a base del giudizio quella che mostra il tasso più basso in ossequio al principio del favor rei” (Cass. pen., Sez. IV, 27 giugno 2012, n. 25399). Nell’eventualità in cui non sia possibile stabilire, al di là di ogni ragionevole dubbio, se il tasso alcolemico nel sangue sia superiore al limite di 0,8 g/l, il trasgressore deve essere ritenuto responsabile dell’ipotesi meno grave, oramai depenalizzata per effetto della novella di cui alla l. 29 luglio 2012, n. 120, precisato che, secondo pacifico e consolidato orientamento, lo stato di ebbrezza può essere accertato con qualsiasi mezzo e, come visto, anche su base sintomatica, indipendentemente dall’accertamento strumentale” (Cass. pen., Sez. IV, 14 maggio 2012, n. 18134).
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